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Sez. L - , Sentenza n. 28456 del 07/11/2018 (Rv. 651741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratti collettivi di diritto comune - Mancata previsione della scadenza - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che, pur muovendo dall'erronea tesi della irrecedibilità, aveva negato valore di disdetta ad un accordo sindacale che si era limitato ad affermare la non assorbibilità dell'indennità CRIAS nel premio di rendimento oggetto dell'accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2075

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)