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Sez. L, Sentenza n. 18508 del 20/09/2005 (Rv. 583823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Mancata previsione della scadenza - Effetti del contratto senza limiti di tempo - Inammissibilità - Potere delle parti di far cessare gli effetti del contratto previa disdetta - Sussistenza - Mancanza di un'espressa previsione pattizia - Influenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento a contrattazione collettiva nella quale la facoltà di recesso ex art. 1373 cod. civ. non era stata convenzionalmente pattuita, né risultava esercitabile in presenza della predeterminazione della durata quadriennale degli accordi integrativi in questione - aveva ritenuto che la società datoriale non potesse disdettare unilateralmente i detti accordi integrativi, senza tener conto del termine di scadenza e dei requisiti, procedurali e sostanziali, previsti dalla normativa pattizia introdotta con il contratto collettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)