Sez. 4, Sentenza n. 6693 del 17/03/1989 Ud. (dep. 03/05/1989) Rv. 181252 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - ATTO FORMALE - EQUIPOLLENTI - NON AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - ATTO FORMALE - EQUIPOLLENTI - NON AMMISSIBILITÀ.*
La rinuncia all'impugnazione è un atto formale che non ammette equipollenti: deve essere fatta nel modo tassativamente indicato dall'art. 206 cod. proc. pen., con dichiarazione resa al cancelliere del giudice a quo o del giudice ad quem, ovvero con dichiarazione inserita nel processo verbale. (Conf mass n 173798; (Conf mass n 152216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)