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Sez. 5, Sentenza n. 1444 del 02/12/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152216 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - FORMALITÀ EX ART. 206 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152216-01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - FORMALITÀ EX ART. 206 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*

La rinunzia al gravame, è negozio formale che non ammette equipollenti e va fatta nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 206 cod. proc. pen., cioè prima della relazione del processo. (nella specie è stata esclusa la natura di rinunzia alla impugnazione in riferimento alla richiesta del P.m., formulata nel corso della discussione orale, di derubricazione del reato doloso in colposo e nella conseguente applicazione d'amnistia). (Conf mass n 143491).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)