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Sez. L, Sentenza n. 5133 del 21/08/1986 (Rv. 447758 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - ART. 17, SECONDO COMMA, LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESPRESSIONE "SENZA RETRIBUZIONE" - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ IN FAVORE DELLA LAVORATRICE AVENTE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DI FATTO NON RICEVUTA.*
Stato
decisa il 1986-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447758-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ - ART. 17, SECONDO COMMA, LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESPRESSIONE "SENZA RETRIBUZIONE" - INTERPRETAZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ IN FAVORE DELLA LAVORATRICE AVENTE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE, DI FATTO NON RICEVUTA.*

Con riguardo all'indennità prevista per le lavoratrici madri nell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 l'espressione "senza retribuzione" deve essere intesa nel senso di "senza diritto alla retribuzione" e non già quale mero fatto dal quale deriva l'esclusione del beneficio, atteso che la Mancanza di retribuzione deve essere correlata alla situazione di sospensione e assenza dal lavoro (perdurante da oltre sessanta giorni all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) durante la quale la lavoratrice non abbia avuto, a norma di legge o di contratto, alcun diritto alla retribuzione. Pertanto, fuori di tale ipotesi, l'indennità giornaliera di maternità è dovuta ancorché la lavoratrice, pur avendo diritto ad essere retribuita, di fatto non lo sia stata nel periodo suddetto, non essendo in contrario decisivo il disposto del primo comma dell'art. 16 della stessa legge, che, considerando per la Determinazione dell'indennità la "retribuzione percepita" dalla lavoratrice, si riferisce evidentemente all'ipotesi normale della lavoratrice che abbia percepito la retribuzione dovutale, per legge e per contratto, anche in Mancanza di prestazione dell'attività lavorativa.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)