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Sez. L, Sentenza n. 24906 del 09/12/2010 (Rv. 615572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA | Indennità giornaliera di maternità - Art. 17, secondo comma, legge n. 1204 del 1971 - Espressione "senza retribuzione" - Interpretazione.
Stato
decisa il 2010-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA

In tema di indennità prevista per le lavoratrici madri l'espressione "senza retribuzione" inserita nell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001 deve essere intesa nel senso di "senza diritto alla retribuzione" in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto dal quale deriva l'esclusione del beneficio.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)