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Sez. 2, Sentenza n. 1850 del 11/07/1964 (Rv. 302632 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE DELL'ATTORE ALLA PRIMA UDIENZA - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302632-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COMPARIZIONE DELL'ATTORE ALLA PRIMA UDIENZA - EFFETTI - ESTINZIONE DEL PROCESSO - LIMITI.*

La mancata comparizione dell'attore alla prima udienza puo dare luogo, secondo l'art.181 cod.proc.civ. a tre distinte ipotesi che restano tra loro differenziate, anche negli effetti, dalla diversa posizione assunta dal convenuto di fronte alla rilevata inattivita dell'attore. Ed invero se alla prima udienza non compare neppure il convenuto, viene fissata, ai sensi del primo comma del citato art.181, una nuova udienza e se anche in questa non compare nessuna delle parti, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguenza che, qualora l'inattivita delle parti si protragga per un anno, avra luogo l'Estinzione del processo, a norma dell'art.307 cod.proc. civ. se, invece, il convenuto compare alla prima udienza, egli potra o richiedere che si proceda ugualmente in assenza dell'attore - nel qual caso il processo seguira il suo normale svolgimento - ovvero, benche comparso, potra non avanzare detta richiesta ed in tal caso, se neppure alla nuova udienza - che sara fissata a norma del secondo comma del citato art.181 - il convenuto richieda che si proceda in assenza dell'attore, sara dichiarata l'Estinzione del processo, in tale ultimo caso, come si evince dal coordinamento delle citate norme, sara tuttavia necessario perche possa essere dichiarata l'immediata Estinzione del processo, che il convenuto sia presente in entrambe le udienze previste dal capoverso del richiamato articolo 181 cod.proc.civ. (applicazione in tema di litispendenza). (V 1000/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)