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Sez. 3, Sentenza n. 740 del 17/01/2005 (Rv. 579124 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Comparizione delle parti - Mancata comparizione dell'attore costituito - Art. 181 cod. proc. civ. - Applicabilità - Portata - Pronunzia in ordine alle spese di lite - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579124-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE

Qualora l'attore si sia costituito in giudizio ma non sia comparso nè alla prima udienza nè a quella di rinvio, l'art. 181, secondo comma, cod. proc. civ. attribuisce al convenuto di chiedere o meno che si proceda in assenza di lui. In quest'ultimo caso il giudice è tenuto ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare estinto il processo; ma, nel silenzio della norma, a pronunziare sulle spese di lite, potendo il giudice al riguardo provvedere, in base al principio della soccombenza virtuale, solamente qualora il convenuto viceversa chieda che si proceda in assenza dell'attore. Ne consegue che è nulla, in quanto contraria ai principi informatori della materia e priva di ogni ragionevolezza, la sentenza del giudice di pace contemplante, in difetto della suindicata richiesta da parte del convenuto, anche la liquidazione di tali spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)