Sez. 1, Sentenza n. 8198 del 19/04/2005 (Rv. 582169 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Accertamento di oneri superiori a quelli rientranti nell'alea contrattuale - Necessità - Periodo di riferimento - In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, data di esecuzione convenzionalmente programmata - In caso di anticipo, data di effettiva esecuzione dei lavori - Configurabilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI
In tema di appalto di opere pubbliche, il presupposto dell'istituto della revisione prezzi consiste nell'accertamento che l'appaltatore abbia sopportato un onere superiore a quello rientrante nell'alea contrattuale, e tale accertamento deve essere compiuto con riferimento alla data di concreta esecuzione dei lavori, salvo il riferimento alla data in cui i lavori stessi avrebbero dovuto essere eseguiti secondo il programma convenzionale, ex art. 1 legge n. 741 del 1981, nel solo caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi, onde limitare od escludere l'indennizzo qualora la lievitazione dei costi sia in tutto o in parte dipendente da tale ritardo; nel caso, invece, di esecuzione in anticipo rispetto ai tempi programmati, la funzione riequilibratrice dell'istituto necessariamente comporta che l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'impresa sia attuata con riferimento al momento in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti, giacché contrasterebbe con detta funzione l'indennizzo di oneri che in concreto non siano stati sostenuti dall'appaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)