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Sez. 1, Sentenza n. 12129 del 28/09/2001 (Rv. 549449 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Accertamento di oneri superiori a quelli rientranti nell'area contrattuale - Necessità - Periodo di riferimento - Data della concreta esecuzione dei lavori - Legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549449-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI

In tema di appalto di opere pubbliche, il presupposto dell'istituto della revisione prezzi consiste nell'accertamento che l'appaltatore abbia sopportato un onere superiore a quello rientrante nell'alea contrattuale, e tale accertamento non può che essere eseguito con riferimento alla data di concreta esecuzione dei lavori, salvo il riferimento alla data in cui i lavori stessi avrebbero dovuto essere eseguiti secondo il programma convenzionale, ex art. 1 legge 741/1981, onde limitare od escludere l'indennizzo qualora la lievitazione dei costi sia in tutto o in parte dipendente dal ritardo nell'esecuzione dei lavori stessi (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito che, per lavori eseguiti in anticipo dall'appaltatore rispetto alla data convenzionalmente stabilita, aveva riconosciuto il diritto alla revisione rapportandosi alla data non della materiale esecuzione dell'opera, ma a quella convenzionalmente pattuita con la stazione appaltante).

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)