Sez. 5, Sentenza n. 484 del 25/01/2000 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215967 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Impugnazione innanzi al Tribunale del riesame - Relativa non alla misura cautelare in quanto tale, ma alle sue modalità di attuazione - Impossibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, avverso il provvedimento del giudice Delle indagini preliminari nella parte non concernente la imposizione del vincolo cautelare in quanto tale, ma unicamente le modalità di attuazione dello stesso, non può essere esperito procedimento di riesame, ma solo ricorso per Cassazione. (Fattispecie relativa a decisione del Tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento cautelare di sequestro di due pontili galleggianti con accessori corpi morti, catene, passerelle ecc., aveva annullato parte delle disposizioni attuative del provvedimento stesso, ritenendole esorbitanti dalla funzione della misura cautelare. La Cassazione, su ricorso del PM, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)