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Sez. 1, Sentenza n. 4104 del 01/06/2000 Cc. (dep. 26/07/2000) Rv. 216599 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - ESECUZIONE | Provvedimento disponente l'esecuzione di ordinanza cautelare ritenuta eseguibile per mancata impugnazione - Incidente di esecuzione - Proponibilità.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216599-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - ESECUZIONE

È esperibile incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.666 c.p.p., avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, rilevata la mancata impugnazione di ordinanza cautelare emessa all'esito di appello proposto ai sensi dell'art.310 c.p.p., abbia disposto la trasmissione di detta ordinanza, per la sua esecuzione, agli organi di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)