Sez. U, Sentenza n. 3983 del 16/12/1968 (Rv. 337557 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - NATURA - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELLA RELATIVA IMPOSTA - PRIVILEGI FISCALI PREVISTI PER L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO - RIFERIBILITA ALLA RELATIVA SOPRATASSA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUL PATRIMONIO - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - NATURA - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELLA RELATIVA IMPOSTA - PRIVILEGI FISCALI PREVISTI PER L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO - RIFERIBILITA ALLA RELATIVA SOPRATASSA.*
La sopratassa da luogo ad un'obbligazione di natura tributaria, che soggiace alla stessa disciplina normativa dell'imposta alla quale si riferisce, sia per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione, sia per quanto attiene alla prescrizione del relativo diritto. Consegue da cio che i privilegi inerenti ai crediti per i Tributi previsti dall'art 2771 cod civ e dall'art 65 del DPR 9 maggio 1950 n 203, con cui fu approvato il tu delle Disposizioni riguardanti l'imposta straordinaria sul patrimonio, si riferiscono anche alle relative sopratasse.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2771, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 5, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 09/05/1950 num. 203 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)