diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9320 del 10/09/1990 (Rv. 469250 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE - OMESSA DENUNCIA O DENUNCIA INFEDELE - RIESAME DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA - RECLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE SOPRATTASSE - PREVIA CONTESTAZIONE ALL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469250-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ENTI LOCALI - IN GENERE - OMESSA DENUNCIA O DENUNCIA INFEDELE - RIESAME DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA - RECLUSIONE - APPLICAZIONE DELLE SOPRATTASSE - PREVIA CONTESTAZIONE ALL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per l'applicazione delle soprattasse, previste dall'art. 292 del T.U. Sulla finanza locale di cui al R.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (estensibile, per il richiamo contenuto nell'art. 43 della legge 5 marzo 1963 n. 246, anche in materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili), nel caso di omessa denuncia o di denuncia infedele, la previa contestazione all'interessato, a norma dell'art. 293 di detto T.U., non è necessaria ove non sia più consentito il riesame dell'accertamento dell'imposta dovuta, atteso che tale atto formale, conseguente ad un accertamento che presuppone un'evasione tributaria, è funzionalmente volto alla apertura di un contenzioso, non già a consentire la riapertura di un contenzioso già esaurito. Nè V'è necessità di una contestazione limitata alla sopratassa, stante il rapporto di dipendenza e complementarietà di questa rispetto alla relativa obbligazione d'imposta, alla quale è direttamente agganciata anche nell'ammontare, e la sua sottoposizione, salvo diversa disposizione di legge, alla stessa normativa, sia relativamente all'accertamento che alla riscossione ed alla prescrizione del diritto della amministrazione a percepirla. (V 1522/72, mass n 358213; (V 3983/68, mass n 337557).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 92, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 293, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)