Sez. L, Sentenza n. 2179 del 12/04/1979 (Rv. 398529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LAVORATORE - ADEMPIMENTO MEDIANTE SEMPLICE MESSA A DISPOSIZIONE DI ENERGIA - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LAVORATORE - ADEMPIMENTO MEDIANTE SEMPLICE MESSA A DISPOSIZIONE DI ENERGIA - INSUFFICIENZA.*
Nel vincolo generale che lega entrambe le parti del contratto di lavoro, per uno svolgimento delle rispettive prestazioni rispondente ai principi di solidarieta generale, di carattere, di diligenza e buona fede e nel rispetto della tutela costituzionale sia della attivita lavorativa che di quella imprenditoriale e produttiva, l'adempimento dell'obbligazione del lavoratore non si esaurisce nella semplice messa a disposizione di energia, ma si attua, anche nell'interesse del creditore-datore di lavoro, quando tali energie siano coordinate alla produzione del risultato perseguito nella organizzazione di lavoro.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 41, Costituzione art. 46, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)