Sez. U - , Ordinanza n. 3100 del 02/02/2022 (Rv. 663840 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Contributo o finanziamento statale - Danno erariale - Configurabilità - Presupposti - Percezione illegittima - Sufficienza - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile in fattispecie nella quale la responsabilità erariale era stata ancorata alla illegittima percezione dei benefici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte ed autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, ritenuti aggirati da una società unica, con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti).
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)