Sez. U, Ordinanza n. 8695 del 07/04/2026 (Rv. 677272-01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Danno erariale - Beneficiario di contributo pubblico - Giurisdizione contabile - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Necessità - Esclusione - Illegittima percezione in danno degli aventi diritto - Configurabilità - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE
In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato beneficiario, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario a discapito di altri soggetti aventi diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in ordine alla controversia avente ad oggetto la responsabilità di società che, tramite plurime attività illecite - uso di documenti falsi, artifizi e raggiri -, avevano indebitamente goduto di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici).
Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)