Sez. L - , Ordinanza n. 28240 del 06/11/2018 (Rv. 651518 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Appartenenza delle mansioni al medesimo livello contrattuale - Irrilevanza - Criterio di equivalenza in concreto - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'esercizio dello "ius variandi" datoriale, vigente l'art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015, trova il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché - pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica - l'equivalenza deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente. (Nella specie, con decisione immune da censure, le mansioni di addetto al censimento ed all'inventario dei beni, richiedenti conoscenza del patrimonio storico, artistico e fotografico di Poste, oltre che di uno specifico "software", non sono state reputate equivalenti a quelle di operatore di sportello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)