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Sez. L, Sentenza n. 1916 del 03/02/2015 (Rv. 634197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Appartenenza delle mansioni al medesimo livello contrattuale - Irrilevanza - Criterio di equivalenza in concreto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di esercizio dello "ius variandi", il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le mansioni di "customer care" fossero di contenuto professionale inferiore rispetto alle precedenti di "telephone sales account", benché entrambi riconducibili al quarto livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto le prime non richiedono lo svolgimento di un ruolo attivo ed il possesso di specifiche competenze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)