Sez. 3, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024 (Rv. 672972-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO | Designazione del foro convenzionale come esclusivo - Volontà espressa in tal senso - Necessità - Contenuto - Mancanza - Conseguenza - Foro convenzionale facoltativo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - FORMA DELL'ACCORDO
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.
Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)