Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 (Rv. 654348 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)