Sez. 1, Sentenza n. 2719 del 04/02/2009 (Rv. 606499 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE) | Atto di ricognizione - Presupposti - Documento da cui derivi l'esistenza del diritto - Necessità - Interpretazione del medesimo - Esame riservato al giudice del merito.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE)
L'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ. presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)