Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 11/04/1969 (Rv. 339751 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO DI RICOGNIZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTI - SOSTITUZIONE DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO DI RICOGNIZIONE - PRESUPPOSTI - EFFETTI - SOSTITUZIONE DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
La ricognizione prevista dall'art. 2720 cod.civ., presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione da cui deriva l'esistenza del diritto riconosciuto. Essa, quindi, non sostituisce il titolo, ma, costituisce solo una prova della sua esistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)