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Sez. 5, Sentenza n. 23567 del 06/11/2009 (Rv. 610678 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Superficie imponibile - Determinazione - Pluralità di messaggi in collegamento strumentale e di identico contenuto - Unico mezzo pubblicitario - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610678-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, con riferimento all'apposizione di adesivi pubblicitari sulle poltroncine di uno stadio di calcio, aveva ritenuto che la tariffa andasse applicata come si trattasse di un unico mezzo pubblicitario, computando la superficie complessiva in base alla somma delle superfici dei singoli, identici, mezzi pubblicitari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)