Sez. 5 - , Ordinanza n. 9492 del 18/04/2018 (Rv. 647828 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Superficie imponibile - Determinazione - Pluralità di messaggi in collegamento strumentale e di identico contenuto - Unico mezzo pubblicitario - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)