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Sez. L, Sentenza n. 8111 del 25/07/1995 (Rv. 493422 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - PERSONALE | Infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati a prestare servizio presso i policlinici universitari - Equiparazione ex art. 1 legge Regione Campania n. 10 del 1978 del loro trattamento economico a quello del personale paramedico in servizio presso detti policlinici - Estensione al trattamento previdenziale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493422-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - PERSONALE

L'art. 1, terzo comma, della legge Regione Campania 28 aprile 1978 n. 10 che, disponendo l'assunzione da parte dell'Università degli studi di Napoli di infermieri destinati a prestare servizio presso i policlinici universitari, ha previsto l'equiparazione del loro trattamento economico a quello del personale paramedico in servizio presso detti policlinici, va interpretato, in base al fondamentale criterio letterale di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nel senso che esso non si riferisca anche al trattamento previdenziale. Conseguentemente, ai fini della individuazione, quanto a tali infermieri, il cui rapporto di lavoro ha carattere privatistico, della retribuzione imponibile ai fini contributivi, non rileva che di alcune indennità del personale, a cui essi sono equiparati dal punto di visto retributivo, la legislazione regionale preveda la non rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali. E a favore di questa interpretazione depone anche il rilievo che ai sensi dell'art. 117 Cost. le regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti, ma non anche in ordine alla disciplina previdenziale applicabile ai rapporti di diritto comune.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Campania 28/04/1978 num. 10 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)