Sez. L, Ordinanza n. 14626 del 24/05/2024 (Rv. 671270-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli destinati ai policlinici universitari - Art. 1 l.r. Campania n. 10 del 1978 ratione temporis vigente - Transito alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - Trattamento di fine servizio - Maturazione - Computabilità del periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari - Sussistenza - Fondamento. REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CAMPANIA - PERSONALE - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Per gli infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati ai policlinici universitari ex art. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978, ratione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997), che può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di
legge e limitatamente al caso espresso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.
DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge Reg. Campania 28/04/1978 num. 10 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)