Sez. 2, Sentenza n. 626 del 06/03/1973 (Rv. 362724 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - CONTROVERSIE IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE PREVISTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - CONTROVERSIE IN TEMA DI INFORTUNI SUL LAVORO - INAPPLICABILITA.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non si applica alle controversie in materia di previdenza ed assistenza di cui all'art 459 cod proc civ, fra le quali sono comprese quelle derivanti dall'applicazione delle norme relative agli infortuni sul lavoro. Difatti, l'art 3 della medesima legge n 818 del 1965 dice espressamente che la sospensione non si rende applicabile ai procedimenti indicati nell'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12 (ordinamento giudiziario), tra i quali sono appunto da comprendere le controversie in materia di previdenza ed assistenza. (Conf 3626/69, mass n 343843; 3304/69, mass n 343339).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 459, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)