Sez. 2, Sentenza n. 3304 del 14/10/1969 (Rv. 343339 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE INDICATE NELLO ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CAUSE INDICATE NELLO ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, articolo, secondo il quale il corso dei termini processuali, scadenti fra il 1 agosto ed il 15 settembre, e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, non si applica, in materia civile, alle cause ed ai procedimenti indicati nello art 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con RD 30 gennaio 1941, n 12, fra i quali vanno compresi i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. (Conf 1234'69, mass n 339853; 2789'68, mass n 335426; 2786'68, mass n 335423; 2402'67, mass n 329677).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)