Sez. 2, Sentenza n. 1333 del 03/02/1993 (Rv. 480659 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Collegamento con un interesse delle parti diverso da quelli riconducibili alla causa del contratto - Ammissibilità - Conseguenze.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)
La condizione (sospensiva o risolutiva) non deve essere necessariamente collegata ad un interesse delle parti complementare o integrativo degli interessi direttamente riconducibili alla causa del contratto ma può anche servire interessi ulteriori e diversi, in modo da adattare gli effetti pratici del contratto alle concrete esigenze delle parti, con la conseguenza che anche questo interesse, assumendo giuridica rilevanza, legittima la parte ad avvalersi della condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)