Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 15/11/2006 (Rv. 593132 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Evento dedotto in condizione - Adempimento o inadempimento di una delle parti - Condizione meramente potestativa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Colpa dell'inadempimento - Irrilevanza - Previsione di clausola penale - Compatibilità - Condizione sospensiva (o risolutiva) nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Ammissibilità - Requisiti - Effetti - Fattispecie in tema di contratto di rendita vitalizia.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)
Nell'ambito dell'autonomia privata, le parti possono prevedere l'adempimento o l'inadempimento di una di esse quale evento condizionante l'efficacia del contratto in senso sospensivo o risolutivo, sicché non configura una illegittima condizione meramente potestativa la pattuizione che fa dipendere dal comportamento -adempiente o meno- della parte l'effetto risolutivo del negozio, e ciò non solo per l'efficacia (risolutiva e non sospensiva) del verificarsi dell'evento, ma anche perché, in base a tale clausola, l'efficacia della condizione risolutiva così convenzionalmente stabilita la cui operatività è rimessa a una valutazione ponderata degli interessi della stessa parte -non è subordinata a una scelta arbitraria della medesima; d'altra parte, la condizione risolutiva, in quanto prescinde dalla colpa dell'inadempimento, è compatibile con la previsione di una penale, giacché le parti possono stabilire che la condizione sia posta nell'esclusivo interesse di uno soltanto dei contraenti, occorrendo al riguardo una espressa clausola (o quanto meno una serie di elementi idonei ad indurre il convincimento che l'altra parte non abbia alcun interesse); pertanto, la parte, nel cui interesse è posta la condizione, ha facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che, comunque, l'altra parte possa ostacolarne la volontà. (Nella specie, è stato ritenuto che configurasse una condizione risolutiva, e non una clausola risolutiva espressa, la pattuizione con cui le parti avevano previsto, nell'interesse esclusivo del vitaliziato, la risoluzione del contratto di rendita vitalizia nel caso di mancato pagamento da parte del vitaliziante di due rate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)