Sez. U, Sentenza n. 1019 del 13/02/1980 (Rv. 404475 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA - IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'istituto suor Orsola Benincasa di Napoli, il quale, mediante un'organizzazione non improntata a criteri imprenditoriali, con il concorso finanziario e sotto il penetrante controllo dello stato, persegue unicamente scopi di educazione ed istruzione della gioventu femminile, e un ente pubblico non economico. Pertanto le prestazioni lavorative subordinate presso la scuola universitaria di magistero, direttamente inserita nell'ambito dell'organizzazione del predetto istituto integrano un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3021/79; (Conf 261/72, mass n 356079).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 18/10/1928 num. 2519, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)