Sez. U, Sentenza n. 261 del 03/02/1972 (Rv. 356079 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI - NATURA - RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DOCENTI DI DETTO ISTITUTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI - NATURA - RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DOCENTI DI DETTO ISTITUTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - SUSSISTENZA.*
L' istituto suor Orsola Benincasa di Napoli e un istituto pubblico non economico avente per scopo unico l'educazione e l'istruzione della gioventu femminile ed e sottoposto a vigilanza e tutela dell'amministrazione centrale dello stato. Pertanto, il rapporto di impiego dei docenti preposti all'insegnamento nelle scuole istituite dall' istituto stesso, in funzione strumentale del predetto suo unico scopo statuario, costituisce materia di giurisdizione esclusiva del consiglio di stato, a norma e per gli effetti dell'art 29 n 1 del RD 26 giugno 1924, n 1054.*
Riferimenti normativi: Legge 18/10/1928 num. 2519, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)