Sez. 2 - , Sentenza n. 32989 del 13/12/2019 (Rv. 656315 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Regime probatorio - Diversità riconducibile all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 c.c. - Portata - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE
In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d'appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall'appellante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)