Sez. 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011 (Rv. 619188 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Regime probatorio - Variazione riconducibili all'iniziativa dell'appaltatore e a quella del committente - Diversità - Disciplina di cui agli artt. 1659 e 1661 cod. civ. - Portata.
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE
In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente; nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)