Sez. L - , Sentenza n. 1166 del 18/01/2018 (Rv. 646803 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Crediti contributivi Inps - Anticipazione del datore di lavoro - Conguaglio illegittimo - Mutamento della natura del credito - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione di cui all'art. 3 l. n. 335 del 1995.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia previdenziale, qualora il datore di lavoro abbia operato un conguaglio tra i crediti derivanti dalle anticipazioni di trattamento integrativo in favore di lavoratori indebitamente collocati in CIGS e i debiti contributivi relativi ai medesimi lavoratori, la pretesa dell’Inps, che consegua all'accertamento della illegittimità del conguaglio, non costituisce una ordinaria richiesta di ripetizione di somme, ma conserva natura contributiva ed è pertanto assoggettata al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, della l. n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge del 1995 num. 335 art. 331 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)