Sez. L, Sentenza n. 6807 del 05/05/2003 (Rv. 562642 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Presentazione delle denunce contributive in cosiddetti modelli "DM 10/M" - Deduzione di sgravio contributivo concernente pregresso periodo del rapporto di lavoro - Riconoscimento del debito contributivo - Configurabilità - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Differenze rispetto alla mera dichiarazione di debito contributivo contenuta nello stesso modello.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
A differenza della mera dichiarazione del debito contributivo recata dal cosiddetto modello "DM 10/M", la quale non configura un riconoscimento idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., il datore di lavoro che, presentando il citato modello, deduca, nell'ambito di un conguaglio, lo sgravio contributivo relativo ad un pregresso periodo del rapporto di lavoro, riconosce, attraverso la deduzione dello sgravio, l'esistenza del debito contributivo che dello sgravio è necessario presupposto; e tale riconoscimento è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del credito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)