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Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 05/02/1988 (Rv. 457456 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO - GIUDIZIO D'APPELLO - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457456-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO - GIUDIZIO D'APPELLO - INTERVENTO DEL P.M. - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL PROCESSO.*

Anche nell'ipotesi di concordato preventivo il mancato intervento del P.m. nel giudizio di appello avverso la sentenza di omologazione del concordato determina la nullità radicale (rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione) del processo e della sentenza con cui esso si è concluso atteso che l'art. 162 legge fall. Richiede la partecipazione del P.m. alla procedura di omologazione del concordato preventivo "fin dall'inizio", e quindi per tutto il corso del procedimento di merito. (V 6380/79, mass n 403104; (V 23/67, mass n 325631).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge Falliment. art. 132, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 132, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)