Sez. 1, Sentenza n. 23 del 05/01/1967 (Rv. 325631 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - GIUDIZIO (DI) - MANCATO INTERVENTO DEL PM IN SEDE DI APPELLO - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - GIUDIZIO (DI) - MANCATO INTERVENTO DEL PM IN SEDE DI APPELLO - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Il mancato intervento del pubblico ministero nel giudizio di appello avverso la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, determina la nullita radicale - rilevabile anche di ufficio dalla Corte di Cassazione - del processo e della sentenza con cui esso si e concluso. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 132, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)