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Sez. 1, Sentenza n. 23 del 05/01/1967 (Rv. 325631 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - GIUDIZIO (DI) - MANCATO INTERVENTO DEL PM IN SEDE DI APPELLO - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325631-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - GIUDIZIO (DI) - MANCATO INTERVENTO DEL PM IN SEDE DI APPELLO - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO IN CASSAZIONE.*

Il mancato intervento del pubblico ministero nel giudizio di appello avverso la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, determina la nullita radicale - rilevabile anche di ufficio dalla Corte di Cassazione - del processo e della sentenza con cui esso si e concluso. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 132, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)