Sez. 5, Sentenza n. 15507 del 30/06/2010 (Rv. 613915 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tasse giornaliere - Commisurazione - Criteri - Fattispecie relativa al titolare di banco di vendita nel mercato settimanale.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri - quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale - consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo. Pertanto, la base di calcolo della tassa dovuta dal titolare di un banco di vendita nel mercato settimanale del comune è costituita dalla tariffa applicata, in base al regolamento comunale, alla categoria di utenti avente una "omogenea potenzialità di rifiuti" o, in mancanza di voce corrispondente, una potenzialità di rifiuti assimilabile (artt. 77, comma terzo, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993) ed è dovuta non per l'intero anno solare, ma per i giorni della potenziale occupazione, con una maggiorazione sino al cinquanta per cento, dovendosi, a tal fine, dividere l'importo totale di essa per il numero dei giorni dell'anno e moltiplicare, quindi, il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)