Sez. 1, Sentenza n. 3471 del 29/11/1971 (Rv. 355098 - 01)
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - SOCIETA IN ACCOMANDITA APPALTATRICE DI OPERE PUBBLICHE COMUNALI - SOCIO ACCOMANDANTE - INELEGGIBILITA - LIMITI - MANCANZA DI FORMALE CONTRATTO DI APPALTO - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - SOCIETA IN ACCOMANDITA APPALTATRICE DI OPERE PUBBLICHE COMUNALI - SOCIO ACCOMANDANTE - INELEGGIBILITA - LIMITI - MANCANZA DI FORMALE CONTRATTO DI APPALTO - IRRILEVANZA.*
Avendo parte negli appalti sociali, il socio accomandante di una societa in accomandita semplice, che abbia in corso un appalto per la costruzione di opere pubbliche comunali, non e eleggibile a consigliere comunale dello stesso comune appaltante. E sufficiente, per la ineleggibilita, che la societa abbia in esecuzione le opere pubbliche, anche senza un formale contratto di appalto, e la causa di ineleggibilita permane fino alla cessazione della qualita di socio e fino al momento del collaudo delle opere; onde, poiche le cause di ineleggibilita devono sussistere al momento della votazione, i mutamenti successivi non valgono ad eliminare gli effetti. Per escludere l'ineleggibilita occorre che l'interessato, cioe l'eletto, dimostri che al momento della votazione non era piu socio e che le opere erano state, a tale data, gia collaudate. (V 3176'60; 1720'58).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)