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Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 13/03/1997 (Rv. 503006 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1970 - Sindaco - Ineleggibilità derivante da parentela o affinità con appaltatore di lavori o servizi comunali - Portata - Abitualità e sistematicità di tale attività - Necessità - Esclusione - Momento di cessazione della suddetta causa di ineleggibilità - Individuazione - Collaudo - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503006-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Ai fini dell'ipotesi di ineleggibilità, ex art. 6 d.P.R. n. 570 del 1966, alla carica di sindaco, che derivi dal rapporto di affinità e parentela con appaltatore di lavori e servizi comunali, la stessa nasce con l'aggiudicazione dei lavori e cessa con l'approvazione del collaudo, perché solo in tale momento l'appaltatore è esonerato da ogni responsabilità nei confronti della stazione appaltante. La suddetta incompatibilità non presuppone che il rapporto di appalto si inserisca in un più ampio rapporto abituale e sistematico fra il Comune e l'appaltatore, essendo sufficiente la sola esistenza del rapporto di parentela e affinità con chi sia appaltatore di lavori o di servizi, ed essendo ogni connotazione di stabilità - o quanto meno di abitualità - riferibile solo alle ipotesi di ineleggibilità collegate allo svolgimento, da parte dei parenti ed affini, delle attività di segretari comunali, esattori, collettori o tesorieri.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)