diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 12/04/1995 (Rv. 491761 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Redditi dei coniugi - Dichiarazione congiunta - Morte del marito - Accertamenti in rettifica - Notificazione nei confronti degli eredi - Necessità - Posizione tributaria del merito - Definizione per condono - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491761-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi sia la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che la notifica degli accertamenti in rettifica - i quali vanno effettuati a nome di entrambi i coniugi - vanno eseguite nei confronti del marito. Ne consegue che, qualora nelle more il marito venga a morte, gli accertamenti in rettifica vanno notificati nei confronti degli eredi, senza che l'applicabilità di detti principi resti esclusa dal fatto che la posizione tributaria del marito sia definita per condono, ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, atteso che la normativa sul condono menzionata non reca deroghe al procedimento notificatorio di cui all'art. 17 legge n. 114 del 1977 e non sono ravvisabili incompatibilità tra le due discipline.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 144 art. 17, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)