Sez. 5, Sentenza n. 6458 del 06/05/2002 (Rv. 554139 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Dichiarazione congiunta dei coniugi, ex art. 17 legge n. 114 del 1977 - Condono fiscale richiesto e ottenuto da uno solo dei due ai sensi dell'art. 33 legge n. 413 del 1991 - Effetto estensivo nei confronti dell'altro - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, il condono fiscale richiesto e ottenuto, ai sensi dell'art. 33 legge n. 413 del 1991, da uno solo dei coniugi che, a suo tempo abbia presentato dichiarazione dei redditi congiunta con l'altro, ai sensi dell'art. 17 legge n. 114 del 1977, non giova anche al secondo.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 144 art. 17, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)