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Sez. 5 - , Sentenza n. 16779 del 15/06/2021 (Rv. 661753 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Fallimento - Richiesta di rimborso di credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell’Ufficio, di crediti sorti successivamente all’apertura della procedura - Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formatisi antecedentemente - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661753-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In materia di fallimento, in forza dell'art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. - quand'anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale - avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)