Sez. 5 - , Sentenza n. 13467 del 02/07/2020 (Rv. 658109 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Concordato preventivo - Richiesta di rimborso di credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell’Ufficio, di crediti sorti successivamente all’apertura della procedura - Ammissibilità - Inopponibilità in compensazione di crediti formatisi antecedentemente - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In materia di concordato preventivo, ove l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre - al contrario - non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura, stante il principio richiamato dagli artt. 56 e 169 l. fall., applicabile anche ai crediti erariali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)