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Sez. L, Sentenza n. 705 del 18/01/2016 (Rv. 638233 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Duplice rapporto di lavoro part-time - Collocamento in mobilità per uno e prosecuzione dell'altro - Indennità di mobilità - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638233-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista per l'iscritto alle liste di mobilità dall'art. 8, comma 6, della l. n. 223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l'Inps al pagamento dell'indennità di mobilità con riferimento alla retribuzione percepita dalla lavoratrice in virtù di uno dei due rapporti a tempo parziale, entrambi instaurati per 20 ore settimanali, già intercorso).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)