Sez. L, Sentenza n. 5250 del 17/03/2015 (Rv. 634809 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Cause di cancellazione dalle liste di mobilità - Art. 9 della legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Conclusione di contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
L'art. 9, comma 6, lett. a) e c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede, quali cause di cancellazione dalla lista di mobilità, l'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la scadenza del periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli artt. 7, 11, comma 2, e 16 della medesima legge, sicché la conclusione di un contratto a tempo determinato della durata non superiore a dodici mesi non comporta la perdita della indennità di mobilità, anche qualora preceduta dalla stipulazione di altri contratti a termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato concluso dopo la cessazione di due precedenti contratti a termine, ciascuno della durata di sei mesi, e risolto anticipatamente dal lavoratore per giusta causa, e costituisse presupposto di decadenza dall'indennità di mobilità).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)