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Sez. L, Sentenza n. 2476 del 07/04/1983 (Rv. 427341 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE - RILEVANZA - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONI NEGATIVE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427341-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - MOTIVAZIONE - RILEVANZA - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONI NEGATIVE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La valutazione negativa del giudice del merito in ordine alla Rilevanza e alla fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, così come la relativa motivazione, non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, in quanto la questione medesima può essere nuovamente sollevata in Sede di legittimità o anche esaminata d'ufficio, sempreché siano riproposte (sia pure implicitamente) le questioni sostanziali e processuali alle quali quella di costituzionalità si riferisca. (Conf 5947/81, mass n 416720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 23 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)