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Sez. 1, Sentenza n. 3922 del 23/04/1987 (Rv. 452776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO SU UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 IN MATERIA DI INDENNITÀ D'ESPROPRIO, INTERVENUTA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PER CASSAZIONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA).*
Stato
decisa il 1987-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VALUTAZIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO SU UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 IN MATERIA DI INDENNITÀ D'ESPROPRIO, INTERVENUTA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO PER CASSAZIONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA).*

Poiché finalità dell'impugnazione è di conseguire una pronuncia più favorevole di quella contenuta nella sentenza impugnata, deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione ancorché riproponga soltanto una questione di legittimità costituzionale non accolta dai giudici di merito, dovendo presumersi - in forza del suo rapporto di strumentalità con il merito della controversia - che la questione è stata dedotta quale mezzo al fine di conseguire il risultato più favorevole di rimuovere la norma applicata così che, in sostanza, l'impugnazione viene ad investire, sia pure per implicito, il capo o il punto della sentenza regolata dalla norma giuridica sospetta di incostituzionalità. (nella specie, denunciata d'incostituzionalità la norma, in materia di Determinazione dell'indennità di esproprio, di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, la Corte di Cassazione, essendo nel frattempo tale norma dichiarata incostituzionale, ha ritenuto manifestamente infondata la questione d'illegittimità sollevata e, in considerazione della fondatezza delle denunce di natura sostanziale sottese alla stessa, ha annullato la sentenza impugnata, rinviandola per l'applicazione della legge 25 giugno 1865 n. 2359 quale regola di carattere generale). (V 3441/84, mass n 435455; (V 2476/83, mass n 427341; (V 4973/82, mass n 422944; (contra 5628/82, mass n 423499; (contra 3381/80, mass n 407189; (contra 4921/78, mass n 394633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)